La Commissione europea ha pubblicato il 4 novembre 2026 un aggiornamento sul lavoro svolto per rendere più semplice l’applicazione della legislazione digitale dell’Unione. Il documento, trasmesso dalla vicepresidente esecutiva Henna Virkkunen al Parlamento europeo e al Consiglio, esamina i risultati raggiunti, le iniziative ancora in corso e gli interventi necessari per migliorare il funzionamento delle regole che disciplinano piattaforme online, intelligenza artificiale, gestione dei dati e sicurezza informatica.
La relazione riguarda il periodo compreso tra il 1° agosto 2025 e il 31 luglio 2026 e rappresenta il secondo rapporto annuale sui progressi compiuti nell’ambito delle responsabilità affidate a Virkkunen, titolare del portafoglio per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia.
La semplificazione delle norme digitali europee viene affrontata insieme a due questioni strettamente collegate: l’attuazione delle disposizioni già approvate e la capacità delle istituzioni di verificarne il rispetto. Una distinzione sostanziale, perché ridurre gli adempimenti amministrativi non significa necessariamente modificare gli obblighi di protezione dei dati, sicurezza o trasparenza previsti dalla legislazione vigente.
Il pacchetto Digital Omnibus e la revisione delle regole esistenti
Uno degli interventi centrali richiamati dalla Commissione è il Digital Simplification Package, presentato nel novembre 2025 per affrontare le difficoltà operative emerse nell’applicazione del corpus normativo europeo sul digitale.
Il pacchetto comprende due iniziative legislative omnibus, concepite per intervenire su disposizioni appartenenti a regolamenti diversi attraverso modifiche coordinate. L’obiettivo dichiarato è ridurre gli oneri di conformità, chiarire le interazioni tra normative e rendere meno complesso il rispetto degli obblighi da parte delle imprese.
La prima iniziativa riguarda principalmente la disciplina dei dati, la cibersicurezza e la riservatezza delle informazioni. Tra gli interventi proposti compare la creazione di un punto di accesso unico per le segnalazioni degli incidenti informatici e delle violazioni dei dati, così da limitare la frammentazione delle comunicazioni richieste da differenti disposizioni europee.
La proposta comprende inoltre una riorganizzazione delle norme relative alla circolazione e alla condivisione dei dati, con l’integrazione nel Data Act di disposizioni attualmente contenute in altri atti legislativi. È prevista anche l’abrogazione del regolamento sui rapporti tra piattaforme e imprese, conosciuto come regolamento P2B, alcune delle cui previsioni risultano parzialmente sovrapposte ad altri strumenti europei.
Queste modifiche rappresentano un passaggio importante nel processo di semplificazione delle norme digitali europee, ma occorre distinguere le proposte della Commissione dalle disposizioni già definitivamente approvate. La presentazione di un testo legislativo non determina, da sola, la sostituzione delle regole precedenti.
La seconda iniziativa omnibus, dedicata all’intelligenza artificiale, ha invece raggiunto una fase più avanzata. Dopo l’accordo politico del maggio 2026, il relativo regolamento è entrato in vigore il 27 luglio 2026, introducendo modifiche mirate all’AI Act.
Tra queste figurano l’estensione di alcune semplificazioni alle imprese di dimensioni intermedie, maggiori opportunità di sperimentazione controllata e un adeguamento delle scadenze applicabili a determinate categorie di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio.
Intelligenza artificiale: quali scadenze sono cambiate
L’intervento sull’AI Act permette di comprendere la differenza tra una semplificazione amministrativa e una modifica effettiva delle tempistiche normative.
Le nuove disposizioni prevedono che le regole per i sistemi ad alto rischio individuati nell’allegato III trovino applicazione dal 2 dicembre 2027. Per i sistemi ad alto rischio incorporati in determinati prodotti fisici, come macchinari e apparecchiature disciplinati dalla normativa settoriale, la data prevista è invece il 2 agosto 2028.
Le modifiche interessano anche le procedure di registrazione nella banca dati europea, alcuni adempimenti relativi all’alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale e l’accesso agli ambienti di sperimentazione regolamentare.
La revisione conserva le tutele previste per la sicurezza delle persone e i diritti fondamentali. Introduce inoltre il divieto di sistemi di intelligenza artificiale destinati alla generazione di contenuti intimi o sessualmente espliciti non consensuali, secondo le condizioni stabilite dalla normativa.
Per le imprese che sviluppano o utilizzano applicazioni di intelligenza artificiale, il punto operativo riguarda l’identificazione delle disposizioni effettivamente applicabili al proprio sistema. L’entrata in vigore di una modifica legislativa non coincide necessariamente con la data dalla quale ogni singolo obbligo deve essere rispettato.
La semplificazione delle norme digitali europee richiede quindi anche un lavoro di interpretazione delle nuove scadenze e di coordinamento tra le disposizioni generali e quelle specifiche dei diversi settori economici.
Gli sportelli di assistenza per interpretare AI Act e Data Act
La relazione annuale dedica attenzione agli strumenti utilizzati per accompagnare l’attuazione delle normative già adottate.
La Commissione ha istituito l’AI Act Service Desk e il Data Act Legal Helpdesk, due servizi destinati a facilitare la comprensione delle disposizioni europee da parte di amministrazioni pubbliche, imprese e altri soggetti interessati.
Il servizio dedicato al Data Act permette, attraverso una procedura online, di sottoporre quesiti relativi all’accesso ai dati, ai diritti degli utilizzatori, alla condivisione delle informazioni, all’interoperabilità e al passaggio tra fornitori di servizi cloud.
Le richieste vengono esaminate per fornire indicazioni specifiche sulle questioni presentate. Il servizio indica come riferimento ordinario un termine di risposta di 15 giorni lavorativi, pur precisando che le domande più complesse possono richiedere tempi maggiori.
L’utilità di questi strumenti emerge soprattutto quando l’applicazione della normativa coinvolge rapporti contrattuali o soluzioni tecniche differenti. Le difficoltà possono riguardare, ad esempio, l’individuazione del soggetto tenuto a rendere disponibili determinati dati oppure le condizioni per trasferirli da un ambiente cloud a un altro.
Gli orientamenti amministrativi non sostituiscono il testo dei regolamenti né le interpretazioni vincolanti delle autorità giudiziarie. Possono però contribuire a ridurre le incertezze operative e a rendere più uniforme la comprensione delle disposizioni.
La Commissione considera questa attività parte integrante dell’attuazione delle regole, accanto ai dialoghi con i portatori di interesse e alla pubblicazione di indicazioni interpretative.
Portafogli digitali per ridurre gli adempimenti tra imprese e amministrazioni
Un capitolo della strategia europea riguarda gli European Business Wallets, i portafogli digitali destinati alle attività economiche.
La proposta prevede uno strumento armonizzato attraverso il quale imprese e amministrazioni possano identificarsi, autenticarsi e scambiare documenti con effetti giuridici riconosciuti nell’Unione.
L’architettura è pensata per consentire la conservazione e la condivisione di documenti verificabili, come licenze, autorizzazioni e certificati, oltre all’utilizzo di firme, sigilli elettronici e deleghe digitali.
L’obiettivo è limitare la necessità di presentare ripetutamente gli stessi documenti a interlocutori diversi, soprattutto nelle operazioni transfrontaliere.
La proposta distingue gli obblighi delle amministrazioni dalla libertà di scelta delle imprese. L’utilizzo del portafoglio non è previsto come obbligatorio per gli operatori economici, mentre gli enti pubblici dovrebbero essere tenuti ad accettarne determinate funzionalità secondo le condizioni e le tempistiche stabilite dal regolamento una volta adottato.
È un esempio concreto di come la semplificazione delle norme digitali europee possa essere perseguita anche attraverso strumenti tecnologici, senza intervenire esclusivamente sul contenuto degli obblighi legislativi.
Resta comunque necessario completare il percorso normativo e definire gli standard tecnici che garantiranno l’interoperabilità tra i sistemi utilizzati nei diversi Stati membri.
Digital Services Act e Digital Markets Act: la semplificazione non sospende i controlli
La relazione trasmessa da Virkkunen dedica spazio anche all’applicazione delle regole già operative. Il riferimento principale riguarda il Digital Services Act e il Digital Markets Act, i due regolamenti che disciplinano aspetti differenti del funzionamento delle piattaforme digitali.
Il Digital Services Act stabilisce obblighi relativi alla trasparenza, alla gestione dei contenuti illegali e alla valutazione dei rischi sistemici, con responsabilità specifiche per le piattaforme e i motori di ricerca di dimensioni molto grandi.
Il Digital Markets Act interviene invece sulle pratiche dei cosiddetti gatekeeper, le grandi piattaforme che esercitano una funzione di accesso determinante tra imprese e utenti nel mercato digitale.
Nel periodo esaminato, la Commissione riferisce di aver svolto attività di applicazione delle disposizioni nei confronti di specifiche piattaforme online nell’ambito di entrambi i regolamenti.
Queste attività devono essere considerate secondo la loro effettiva natura procedurale. L’apertura di un’indagine, una richiesta di informazioni e una decisione definitiva di non conformità sono atti differenti e non possono essere presentati come equivalenti.
Il DSA attribuisce alla Commissione poteri investigativi e sanzionatori, esercitati insieme alle autorità nazionali competenti secondo le rispettive responsabilità. Le decisioni che accertano violazioni possono comportare sanzioni economiche e obblighi correttivi.
Il lavoro di semplificazione delle norme digitali europee procede dunque parallelamente all’esercizio dei poteri di vigilanza. Le iniziative per ridurre la complessità burocratica non comportano un allentamento automatico delle disposizioni già applicabili alle piattaforme.
Cibersicurezza e libertà dei media, il rapporto con gli Stati membri
Il documento segnala ulteriori attività di attuazione rivolte direttamente agli Stati membri.
Per quanto riguarda l’European Media Freedom Act, la Commissione ha mantenuto un confronto con le autorità nazionali per favorire l’allineamento alle disposizioni europee sulla libertà e sul pluralismo dei mezzi di informazione.
La disciplina interessa, tra gli altri aspetti, le garanzie per l’indipendenza editoriale, la trasparenza e il funzionamento del mercato europeo dei servizi di media.
Sul versante della cibersicurezza, la Commissione richiama invece l’adozione di interventi nei confronti di Stati membri in relazione al rispetto degli obblighi previsti dalla legislazione europea.
In questo ambito assume particolare rilievo la distinzione tra regolamenti e direttive. I regolamenti sono direttamente applicabili secondo le condizioni previste dai rispettivi testi, mentre le direttive richiedono generalmente un recepimento nell’ordinamento nazionale.
Il mancato o incompleto recepimento può determinare l’avvio di procedure d’infrazione. Si tratta di strumenti attraverso i quali la Commissione verifica che gli Stati rispettino gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione.
La semplificazione amministrativa, pertanto, non riguarda esclusivamente le imprese. Coinvolge anche il coordinamento tra istituzioni europee, autorità nazionali e organismi di vigilanza, soprattutto quando diversi atti legislativi prevedono comunicazioni, verifiche e responsabilità parzialmente sovrapposte.
Il controllo sull’efficacia delle regole e le prossime revisioni
Il rapporto annuale si inserisce in un metodo di lavoro che la Commissione ha introdotto per monitorare con maggiore continuità l’attuazione della legislazione europea.
Accanto alle relazioni sui progressi compiuti vengono organizzati dialoghi sull’applicazione delle norme, incontri con imprese e rappresentanti della società civile e verifiche delle difficoltà riscontrate nell’operatività quotidiana.
L’attività comprende anche il cosiddetto Digital Fitness Check, una valutazione complessiva dell’interazione tra le differenti disposizioni del corpus normativo digitale.
L’esame non riguarda un singolo regolamento considerato isolatamente, ma il possibile accumulo di obblighi derivanti da normative differenti. Un’impresa può infatti essere soggetta contemporaneamente a disposizioni sulla protezione dei dati, sulla sicurezza informatica, sull’intelligenza artificiale e sulla gestione dei servizi digitali.
La presenza di più regole non costituisce necessariamente una duplicazione. Le disposizioni possono perseguire finalità diverse e richiedere controlli distinti. Il lavoro di revisione deve individuare le sovrapposizioni effettive, evitando di confondere gli obblighi ridondanti con quelli necessari alla protezione di interessi differenti.
La Commissione intende proseguire la valutazione sia delle norme digitali orizzontali, applicabili trasversalmente a più settori, sia delle discipline specifiche di singoli comparti economici.
Questa prospettiva definisce la fase successiva della semplificazione delle norme digitali europee, ma non equivale all’approvazione preventiva di ulteriori modifiche legislative. Eventuali nuove iniziative dovranno essere formulate, presentate e sottoposte alle procedure previste dal diritto dell’Unione.
La relazione pubblicata il 4 novembre 2026 documenta quindi un percorso con risultati già operativi, proposte ancora da completare e attività di controllo che continuano sulla base delle norme vigenti. Per le imprese, la conseguenza immediata è la necessità di verificare gli obblighi applicabili alla propria attività considerando anche le modifiche già entrate in vigore, senza anticipare gli effetti delle riforme tuttora in discussione.