La Commissione europea ha prorogato al 10 novembre 2026 la consultazione dedicata alle possibili modifiche delle norme sul diritto d’autore nell’ambiente digitale. La scadenza iniziale era fissata al 3 novembre, ma un aggiornamento pubblicato il 27 ottobre ha concesso una settimana supplementare ai soggetti interessati. Restano quindi aperte le valutazioni sul copyright dei contenuti utilizzati dall’intelligenza artificiale, sulla pirateria online e sulla remunerazione delle opere creative.
L’iniziativa, avviata il 29 settembre dalla Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (DG CONNECT), punta a raccogliere informazioni concrete sulle difficoltà incontrate da autori, editori, produttori e imprese tecnologiche nell’applicazione della normativa europea.
Il tema più delicato riguarda l’utilizzo di materiali protetti per sviluppare sistemi di intelligenza artificiale generativa. Articoli giornalistici, fotografie, libri, registrazioni musicali e altri contenuti possono essere impiegati nei processi di addestramento dei modelli. Occorre però stabilire a quali condizioni tale utilizzo sia consentito, come rendere effettive le riserve dei diritti e quali strumenti permettano ai titolari di ottenere un compenso quando previsto.
La consultazione non introduce nuovi obblighi legislativi. Serve a individuare eventuali interventi futuri e a valutare se le disposizioni già esistenti garantiscano una protezione adeguata.
Perché Bruxelles vuole riesaminare le regole sul diritto d’autore
La normativa europea dispone già di una disciplina specifica per l’utilizzo delle opere nell’ambiente digitale. Uno dei riferimenti principali è la direttiva 2019/790, adottata per adeguare il diritto d’autore alle trasformazioni tecnologiche e alle nuove modalità di distribuzione dei contenuti.
A distanza di alcuni anni, la diffusione dell’intelligenza artificiale generativa ha posto questioni che richiedono ulteriori approfondimenti. I sistemi capaci di produrre testi, immagini, musica e video vengono sviluppati attraverso processi che possono coinvolgere grandi quantità di materiale disponibile online, compresi contenuti protetti.
La Commissione aveva già avviato il 18 maggio 2026 una prima raccolta di contributi, conclusa il 25 giugno, per esaminare l’efficacia della direttiva e individuare eventuali lacune normative. La successiva consultazione mirata di settembre approfondisce alcuni problemi specifici, anche attraverso informazioni economiche e operative provenienti dai settori interessati.
Tra i partecipanti figurano titolari dei diritti, fornitori di intelligenza artificiale, piattaforme digitali, organismi di gestione collettiva, organizzazioni di ricerca, autorità nazionali e associazioni dei consumatori.
Il confronto coinvolge quindi soggetti con esigenze differenti. Gli editori e gli autori chiedono strumenti che consentano di controllare l’impiego delle proprie opere e di tutelarne il valore economico. Le imprese tecnologiche hanno invece interesse a disporre di regole chiare sull’accesso ai dati, sulla gestione delle licenze e sulla possibilità di sviluppare nuovi servizi senza un’incertezza giuridica permanente.
Il nodo dei contenuti protetti utilizzati per addestrare l’IA
Per comprendere la discussione sul copyright dei contenuti utilizzati dall’intelligenza artificiale occorre distinguere la disponibilità di un’opera online dalla possibilità giuridica di sfruttarla.
Un articolo pubblicato su un giornale digitale, ad esempio, può essere liberamente consultabile senza che questo autorizzi automaticamente qualsiasi forma di riproduzione o riutilizzo. La possibilità di impiegarlo nell’addestramento di un modello dipende dalle disposizioni applicabili, dalle eventuali eccezioni al diritto d’autore e dalle condizioni stabilite dal titolare.
La direttiva europea del 2019 disciplina il cosiddetto text and data mining, cioè l’analisi automatizzata di testi e dati per ricavare informazioni, individuare correlazioni e sviluppare applicazioni tecnologiche.
L’articolo 3 prevede un’eccezione specifica per determinate attività di ricerca scientifica svolte da organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma.
L’articolo 4 introduce invece un’eccezione più ampia, utilizzabile anche per finalità commerciali, purché ricorrano i requisiti stabiliti dalla direttiva e i titolari non abbiano espressamente riservato i propri diritti nelle forme appropriate.
Quest’ultima possibilità viene comunemente definita opt-out. Consente al titolare di un’opera di escludere determinati utilizzi riconducibili all’eccezione per l’estrazione di testo e dati.
Il problema pratico riguarda l’effettiva riconoscibilità di queste riserve. Un editore può manifestare la volontà di impedire l’impiego dei propri contenuti per determinate attività di addestramento, ma deve poter contare su modalità tecniche sufficientemente chiare perché tale scelta venga individuata e rispettata.
Allo stesso tempo, gli sviluppatori devono poter verificare quali materiali siano disponibili e quali richiedano un’autorizzazione.
Il copyright dei contenuti utilizzati dall’intelligenza artificiale dipende quindi anche dall’affidabilità degli strumenti con cui vengono comunicate e interpretate le condizioni di utilizzo delle opere.
L’ipotesi di un registro europeo per le riserve dei diritti
Una possibile soluzione era già stata esaminata dalla Commissione in uno studio pubblicato il 13 luglio 2026, dedicato alla fattibilità di un registro europeo delle dichiarazioni di opt-out.
L’idea consiste nel rendere più semplice l’identificazione delle opere per le quali i titolari hanno riservato i propri diritti rispetto alle attività di estrazione automatizzata.
Lo studio ha valutato il ricorso a identificativi delle opere, metadati e tecnologie di riconoscimento dei contenuti, comprese quelle basate sulle caratteristiche digitali dei file.
Un sistema di questo genere potrebbe aiutare gli sviluppatori a riconoscere le riserve espresse dagli autori e dagli editori, riducendo le difficoltà legate alla presenza di informazioni distribuite su siti e piattaforme differenti.
Lo studio non ha istituito alcun registro obbligatorio. Ha concluso che uno strumento europeo potrebbe integrare le soluzioni già disponibili, senza necessariamente sostituire gli identificativi e i meccanismi utilizzati nei singoli settori.
La Commissione deve ancora valutare gli eventuali sviluppi, considerando anche le attività dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
La questione assume particolare rilievo per editori, agenzie fotografiche e altri produttori di contenuti che gestiscono cataloghi molto estesi. In assenza di procedure riconoscibili e sufficientemente uniformi, la protezione delle opere può richiedere controlli tecnici e amministrativi difficili da sostenere, soprattutto per le realtà di dimensioni ridotte.
Trasparenza e remunerazione: che cosa prevedono già le norme europee
Il confronto sul copyright dei contenuti utilizzati dall’intelligenza artificiale si intreccia con gli obblighi previsti dall’AI Act, il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale.
L’articolo 53 impone ai fornitori di modelli di IA per finalità generali di adottare una politica per il rispetto del diritto d’autore dell’Unione, comprendente l’identificazione e il rispetto delle riserve dei diritti espresse secondo la normativa applicabile.
Prevede inoltre la pubblicazione di una sintesi sufficientemente dettagliata dei contenuti utilizzati nell’addestramento, secondo il modello predisposto dall’AI Office.
Questi obblighi, applicabili secondo il calendario e le disposizioni transitorie del regolamento, costituiscono un primo intervento sulla trasparenza dei processi di sviluppo.
La pubblicazione di una sintesi dei dati di addestramento non equivale però a un inventario completo e pubblico di ogni singola opera utilizzata. Rimane quindi aperto il problema di come un titolare possa verificare l’eventuale impiego dei propri contenuti e far valere i propri diritti quando ritiene che si sia verificata una violazione.
Anche la remunerazione rappresenta una questione distinta. Le norme sul copyright possono richiedere autorizzazioni e accordi di licenza, ma non stabiliscono un compenso automatico e generalizzato per ogni opera impiegata nell’addestramento di un sistema di intelligenza artificiale.
Il Parlamento europeo è intervenuto nel dibattito il 10 marzo 2026, approvando alcune raccomandazioni sulla tutela delle opere creative nell’era dell’IA.
Con 460 voti favorevoli, 71 contrari e 88 astensioni, gli eurodeputati hanno chiesto maggiore trasparenza nell’impiego dei contenuti protetti e meccanismi di remunerazione equa.
Tra le indicazioni compare la possibilità di sviluppare mercati delle licenze, anche attraverso accordi collettivi volontari organizzati per settore, così da coinvolgere autori indipendenti e piccole imprese creative.
Il Parlamento ha inoltre sollecitato un esame dell’eventuale remunerazione per utilizzi precedenti, esprimendo contrarietà a una licenza generale basata su un pagamento forfettario indistinto.
Le raccomandazioni parlamentari rappresentano un orientamento politico, non disposizioni automaticamente applicabili.
Editoria e informazione: il valore economico dei contenuti originali
Il settore giornalistico è direttamente interessato dal possibile aggiornamento delle tutele.
Un quotidiano sostiene costi per raccogliere informazioni, verificare le notizie, realizzare fotografie e produrre approfondimenti. Una parte dei ricavi dipende dalla consultazione diretta dei contenuti, dagli abbonamenti, dalla pubblicità e dagli accordi di distribuzione.
I sistemi di intelligenza artificiale possono utilizzare materiali giornalistici in diverse fasi: durante l’addestramento dei modelli oppure, nei servizi che prevedono il recupero di informazioni esterne, mentre elaborano una risposta destinata all’utente.
Sono situazioni tecnicamente e giuridicamente differenti. L’utilizzo di un articolo per l’addestramento non coincide necessariamente con la sua riproduzione all’interno di una risposta generata.
La distinzione è importante perché i diritti coinvolti, le modalità di accesso ai contenuti e le possibili responsabilità possono cambiare.
Il Parlamento europeo ha richiamato espressamente l’esigenza di proteggere il settore dell’informazione, evidenziando il rischio che alcuni servizi basati sull’IA utilizzino contenuti editoriali e intercettino parte del traffico destinato alle testate originali.
Resta da comprendere come eventuali nuovi strumenti di remunerazione possano funzionare concretamente. Un accordo negoziato da un grande gruppo editoriale potrebbe non essere facilmente replicabile da un piccolo editore, da una testata locale o da un autore indipendente.
La definizione di procedure di licenza accessibili e verificabili è quindi uno degli aspetti economicamente più rilevanti del dibattito.
Pirateria online e trasmissioni in diretta
La consultazione europea non riguarda esclusivamente i sistemi di intelligenza artificiale.
Un secondo ambito è il contrasto alla diffusione illegale di contenuti protetti, con particolare attenzione agli eventi trasmessi in diretta.
Le competizioni sportive costituiscono un esempio significativo perché il valore commerciale dei diritti audiovisivi dipende in larga misura dalla possibilità di assistere all’evento mentre si svolge.
Una trasmissione illegale rimossa molte ore dopo la conclusione di una partita può aver già prodotto il danno economico principale. I tempi di intervento diventano quindi determinanti.
La Commissione intende approfondire l’efficacia degli strumenti disponibili e le eventuali esigenze di rafforzamento della tutela, coinvolgendo anche operatori internet, piattaforme, servizi di hosting e soggetti che gestiscono infrastrutture di distribuzione dei contenuti.
La questione richiede un equilibrio tra la tempestività delle misure contro le violazioni e la necessità di evitare rimozioni ingiustificate di materiale lecito.
Le eventuali nuove disposizioni dovrebbero inoltre coordinarsi con gli obblighi già previsti per gli intermediari digitali dalla normativa europea.
Diritti musicali e ricerca scientifica tra le questioni aperte
Il terzo tema riguarda l’applicazione del diritto a una remunerazione equa unica riconosciuto, nelle condizioni previste dalla legislazione europea, agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi.
La consultazione affronta in particolare alcune questioni relative all’utilizzo nell’Unione di registrazioni sonore riconducibili a soggetti di Paesi terzi.
Si tratta di un ambito distinto dalla remunerazione per l’addestramento dell’intelligenza artificiale. Il problema riguarda il trattamento economico di determinati utilizzi delle registrazioni musicali e l’applicazione delle regole europee sui diritti connessi.
Il quarto filone interessa la ricerca scientifica e le condizioni alle quali opere e materiali protetti possono essere consultati, analizzati e riutilizzati nell’attività di ricerca.
L’accesso alle pubblicazioni scientifiche, la possibilità di effettuare analisi automatizzate e la certezza delle autorizzazioni sono aspetti particolarmente importanti per università, enti pubblici e organizzazioni di ricerca.
In questo settore la Commissione deve considerare anche le eccezioni già previste per le attività scientifiche, evitando di confondere le esigenze degli organismi di ricerca con quelle degli operatori commerciali.
Nessuna nuova legge dopo la scadenza iniziale del 3 novembre
La data del 3 novembre 2026, indicata inizialmente come termine della consultazione, non segna dunque la conclusione dell’iniziativa.
La pagina ufficiale della Commissione europea, aggiornata il 27 ottobre, riporta infatti la proroga al 10 novembre 2026.
Alla data del 4 novembre non risultano pubblicati, nella documentazione istituzionale esaminata relativa alla consultazione mirata, un rapporto conclusivo sui contributi raccolti o una proposta legislativa definitiva derivante da questo procedimento.
Sono invece disponibili documenti precedenti, tra cui l’invito a presentare contributi del maggio 2026, lo studio di luglio sulla possibile creazione di un registro degli opt-out e le raccomandazioni approvate dal Parlamento europeo a marzo.
Tali materiali possono contribuire alle valutazioni della Commissione, ma non rappresentano le conclusioni della consultazione ancora aperta.
Una volta terminata la raccolta delle risposte, le istituzioni europee potranno esaminare i contributi ricevuti, approfondire gli effetti economici delle diverse opzioni e decidere se proporre modifiche legislative o altri interventi.
L’eventuale presentazione di una nuova normativa richiederebbe un procedimento distinto, secondo le competenze e le procedure legislative dell’Unione.
Per gli operatori del settore, quindi, non è entrato in vigore un nuovo sistema di compensi o autorizzazioni per effetto della consultazione.
Il copyright dei contenuti utilizzati dall’intelligenza artificiale continua a essere disciplinato dalle norme europee e nazionali applicabili, comprese le disposizioni sul text and data mining e gli obblighi pertinenti dell’AI Act.
La prossima data verificabile è il 10 novembre, termine entro il quale i soggetti interessati potranno ancora presentare le proprie osservazioni. Solo dopo la chiusura effettiva della raccolta sarà possibile valutare i risultati del confronto e verificare quali proposte riceveranno seguito da parte della Commissione.