Compro Oro quali i requisiti per esercitare

Fino a luglio 2017 le attività di compro oro facevano riferimento alla legge 7/2000: di conseguenza questi esercizi commerciali potevano essere società oppure ditte individuali, basta che avessero una licenza di vendita rilasciata dalla Questura. Per questo motivo i compro oro potevano iscriversi alla Camera di Commercio e al Registro delle Imprese ma non potevano dichiarare di essere registrati a un albo professionale in quanto non erano riconosciuti ufficialmente dalla Banca centrale. Tuttavia il 5 luglio 2017 il settore dell'oro usato è stato oggetto di notevoli trasformazioni, soprattutto dal punto di vista dei requisiti richiesti per esercitare quest'attività e sulle disposizioni di legge da rispettare.

Per questo motivo i compro oro sono abilitati ad acquistare e vendere oro usato (sotto forma di gioielli, oggetti preziosi oppure cianfrusaglie auree di vario genere) per ricollocarli sul mercato. Proprio per questo motivo queste attività sono molto apprezzate in quanto consentono ai privati di monetizzare anche oggetti preziosi danneggiati oppure rotti. Nonostante i cambiamenti introdotti dalla nuova normativa rimane una grande differenza tra i compro oro e i banco metalli: questi ultimi appartengono alla categoria degli operatori professionali in oro e devono soddisfare requisiti molto più stringenti. Innanzitutto si tratta di società che devono avere un capitale sociale minimo e dove soci e personale di qualunque livello devono soddisfare i requisiti di onorabilità richiesti agli impiegati nel settore bancario. Per poter ottenere la qualifica di operatori professionali in oro è necessario presentare un'apposita domanda alla Banca d'Italia che, dopo aver verificato l'esistenza dei requisiti richiesti, conferiscono questa certificazione all'esercizio commerciale e lo inseriscono all'interno dell'elenco tenuto dall'ente stesso e consultabile nella pagine dedicata del sito ufficiale. In questo modo questi operatori possono garantire livelli molto più alti di sicurezza e affidabilità alla clientela e per questo si preferisce optare per i negozi che possono vantare questa certificazione. Al tempo stesso questi esercizi sono autorizzati a trattare l'oro da investimento oltre a quello usato. Questo può avere la forma di lingotti, placchette di almeno un grammo e monete preziose: infatti molti banco metalli mettono a disposizione un servizio di fusione dell'oro vecchio così da raffinarlo e trasformarlo in lingotti. Per questo motivo all'interno della loro clientela sono annoverati anche gioiellerie, orafi e compro oro di piccole e medie dimensioni. In questo modo questi operatori trattano non solo con i privati ma con altri commercianti del settore e coprono uno spettro più ampio della filiera.

Con la legge del 2017 sono stati innalzati i requisiti richiesti ai compro oro per poter contrastare l'evasione fiscale, il riciclaggio e le infiltrazioni di attività illecite. Al tempo stesso si migliora la qualità dei servizi offerti perché si limita la partecipazione di operatori non professionali. Innanzitutto l'attività di compro oro può essere esercitata in via secondaria oppure esclusiva e tutti questi punti vendita devono essere iscritti a un apposito registro degli operatori compro oro tenuto dall'OAM. Se l'attività è svolta da un soggetto diverso da una banca l'iscrizione risulta obbligatoria per poter svolgere queste operazioni senza commettere un reato. Per potersi iscrivere è necessario presentare allo sportello dedicato dell'OAM la licenza prevista dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza per effettuare operazioni commerciali riguardanti oggetti preziosi.

Inoltre sono stati introdotti obblighi molto più stringenti per garantire la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni commerciali riguardanti l’oro usato. Per questo motivo si richiede la compilazione di una scheda numerata progressivamente per ogni operazione effettuata. Nel documento si devono riportare i dati identificativi del cliente (quelli riportati sul documento identificativo che il cliente deve presentare al commesso o all'esercente al momento della vendita per accertare la sua identità), la quotazione applicata, una descrizione di ogni gioiello e oggetto venduto, il mezzo di pagamento usato e l'importo versato. Inoltre è necessario allegare alla scheda due fotografie dell'oggetto, conservando tutta la documentazione per 10 anni così da consentire alle forze dell'ordine di poter effettuare controlli. Infine si rilascia al cliente una ricevuta con tutti i dati riportati sulla scheda numerata, conservandone una copia per i controlli anti-riciclaggio.

La nuova normativa obbliga i compro oro a dover attivare un conto corrente dedicato da utilizzare esclusivamente per lo svolgimento di queste operazioni commerciali. Inoltre si è deciso di limitare l'uso del denaro contante da 2.999 a 499 euro per evitare le attività di riciclaggio e l'evasione fiscale. Se l'oro vecchio venduto ha un valore superiore a questo importo, è necessario impiegare come mezzo di pagamento i bonifici bancari oppure postali. In questo modo si impiega una soluzione perfettamente tracciabile e che riesce a garantire l’univoca riconducibilità della transazione al disponente. Infine, sempre per la normativa antiriciclaggio, tutti i compro oro sono obbligati a denunciare tutte le operazioni sospette all'UIF.